Eco-bonus 2013: tutte le novità per le detrazioni per il risparmio energetico!
Chi deve ristrutturare la propria abitazione in un’ottica di riqualificazione energetica oppure di adeguamento antisismico, potrà ancora godere dei vantaggi economici previsti dall’emendamento del decreto legislativo 6/2013 sull’eco-bonus approvato dal Senato e in vigore fino al 30 Giugno del 2014.
Nello specifico, le agevolazioni previste dal decreto si applicano sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 e riguardano gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti per i quali è prevista una detrazione del 65%; per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali la detrazione si applica a partire dal 6 giugno 2013 e dura fino al 30 giugno 2014.
Il provvedimento, che recepisce la direttiva UE sulla promozione e diffusione degli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ e le ristrutturazioni edilizie, prevede detrazioni fiscali pari al 50% anche per cucine, mobili ed elettrodomestici a basso consumo energetico di classe A+ (lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie) e A (forni), e del 65% per caldaie e pompe di calore, tra cui alcuni impianti di aria condizionata.
Ma per accedere ai bonus previsti dalla legge e goderne dei vantaggi bisogna sapersi orientare nel dedalo di percentuali, tetti e postille previste per le singole tipologie di intervento. Cerchiamo, dunque, di vederci chiaro iniziando dai principali contenuti del decreto:
- EFFICIENZA ENERGETICA: la detrazione di imposta del 65%, viene ripartita in 10 anni (in sostanza vi rimborsano sotto forma di crediti d’imposta distribuiti in 10 anni) e si applica a tutte le spese di ristrutturazione sostenute entro il 31 dicembre 2013. Tali ristrutturazioni, per avere accesso alle agevolazioni, dovranno riguardare la riqualificazione energetica delle singole abitazioni o gli interventi sulle parti comuni dei condomini. In quest’ultimo caso le detrazioni ottenibili sono applicabili alle spese sostenute fino al 30 giugno 2014. Va ricordato che è necessario avere la certificazione energetica (le cui spese sono comunque detraibili) e spedire dei moduli all’ENEA (solo all’indirizzo: http://www.acs.enea.it/invio.htm) riguardo le caratteristiche energetiche degli interventi eseguiti entro 90 giorni dalla data del collaudo degli impianti.
- MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: in questo caso la detrazione è pari al 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (per i forni classe A), per le sole abitazioni oggetto di ristrutturazione e per un importo massimo di 10.000 euro che si aggiungono ai 96.000 euro del tetto già previsto per gli incentivi arrivando ad un totale di 106.000 euro.
- POMPE DI CALORE: il decreto ha esteso la detraibilità delle spese anche agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza; all’installazione di impianti geotermici a bassa entalpia; agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Sono compresi i costi relativi agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e la relativa messa a punto del sistema di distribuzione, purché effettuata contestualmente all’installazione del nuovo impianto. La detrazione si applica alle spese sostenute fino ad un massimo di 30.000 euro.
- RISTRUTTURAZIONI: anche la scadenza dell’innalzamento delle detrazioni IRPEF dal 36% al 50% per le spese di ristrutturazione, viene prorogata al 31 dicembre 2013, per un importo complessivo massimo di 96.000 euro. Importante è anche dichiarare la data inizio lavori al Comune ed eventualmente alla ASL, se l’entità dell’intervento lo richiede.
Oltre a puntualizzare tutte le tipologie di intervento che hanno diritto alle detrazioni, il nuovo testo della legge ha introdotto novità importanti in materia di sostenibilità edilizia ed efficienza energetica. In particolare:
Innanzitutto a partire dal 1° gennaio 2014 tutti gli incentivi del settore saranno stabilizzati e non più affidati a periodiche ‘proroghe’. Gli incentivi e le agevolazioni riguarderanno in maniera definitiva e stabile l’efficienza energetica e idrica, l’adeguamento antisismico, la messa in sicurezza degli edifici, la depurazione delle acque contaminate da arsenico, la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici. L’entità delle detrazioni possibili sarà resa nota il prossimo ottobre con la Legge di Stabilità.
Poi, in accordo con le direttive Europe, entro il 31 dicembre 2020 tutti i nuovi edifici dovranno essere adeguati al principio di «energia quasi zero». Per quanto concerne gli edifici pubblici come ospedali e scuole, la data è 31 dicembre 2018. Per rendere operativo il piano e centrare le scadenze indicate, il Governo italiano dovrà presentare un piano di intervento adeguato entro giugno del 2014.
Inoltre, il vecchio attestato ‘Ace’ riguardante la certificazione energetica degli edifici, viene sostituito con un attestato di prestazione energetica (‘Ape’) conforme alle direttive europee. Tale attestato deve essere fornito dal costruttore per gli edifici di nuova edificazione, dal proprietario per quelli già esistenti o in locazione e redatto da un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere operativo nella regione in cui si trova l’edificio). In assenza di questa certificazione i contratti di vendita o di locazione saranno annullati.
Per quanto riguarda le modalità di accesso agli eco-bonus, è importante sapere che per averne diritto il richiedente dovrà eseguire tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale, indicando nella causale del versamento la transazione relativa agli interventi di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o partita IVA del beneficiario del bonifico.
Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili moduli, normative, guide e documenti ottenibili direttamente online, previa registrazione, nonché il servizio di compilazione e invio telematico delle richieste di detrazione.
E ora non resta che mettersi all’opera prima che arrivi il 31 dicembre…
Ultimo aggiornamento il 2 Dicembre 2017 da Rossella Vignoli
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